Divorzio Giudiziale
Se i coniugi (che tali rimangono sino alla pronuncia di divorzio) non riescono o non vogliono raggiungere un accordo per disciplinare il loro divorzio, dovranno necessariamente rivolgersi al Tribunale chiedendo al Giudice di stabilire le condizioni del loro divorzio.
Uno dei due coniugi, con un proprio Avvocato, depositerà in Tribunale il ricorso per divorzio giudiziale con il quale formulerà le proprie richieste supportate dalle relative prove, il Giudice fisserà l’udienza e ordinerà al ricorrente di notificare il ricorso all’altro coniuge il quale, mediante un proprio Avvocato, depositerà gli atti contenenti le richieste e le prove di quest’ultimo e la decisione sarà rimessa al Giudice.
Alla prima udienza il Giudice tenterà di fare raggiungere un accordo ai coniugi e, se l’accordo non sarà raggiunto, il Giudice emetterà i provvedimenti “temporanei ed urgenti” e tratterrà la causa in decisione per l’emissione della sentenza sullo status.
Inoltre, fisserà il calendario delle successive udienze, sino a quella finale –di precisazione delle conclusioni- in cui tratterrà la causa in decisione, dopodiché il Tribunale emetterà la sentenza definitiva.
In rari casi il Giudice, già dopo la prima udienza, può decidere di trattenere la causa in decisione per pronunciare in via definitiva, sia il divorzio (status) sia le altre condizioni che regolamentano il divorzio.
I “rari casi” sono quelli in cui il Giudice non ritiene necessari approfondimenti istruttori.
Quando i coniugi divorziano giudizialmente, il Giudice ha il potere di pronunciarsi esclusivamente sulle seguenti richieste:
- assegnazione della casa coniugale;
- affidamento, collocazione e frequentazione dei figli minori;
- eventuale contributo al mantenimento per il coniuge e per i figli.
Il Giudice non si può pronunciare su nessun’altra richiesta (es. uso delle seconde case e delle autovetture, trasferimenti immobiliari, divisione di beni in comproprietà e denaro su conti correnti o deposito titoli, restituzione di somme prestate da un coniuge all’altro e così via).
Tali questioni necessitano, pertanto, di ulteriori autonomi giudizi da incardinare successivamente alla conclusione del giudizio di divorzio.
Si è già detto nella sezione relativa al divorzio congiunto, alla quale si rimanda, che ciò non è necessario in caso di divorzio congiunto.
Inoltre, solo in caso di divorzio congiunto le Parti possono stabilire –concordandolo- che il coniuge obbligato al versamento dell’assegno divorzile in favore dell’altro coniuge lo liquidi mediante versamento di una somma “una tantum” .
Il Giudice può solamente stabilire l’assegno dirorzile periodico, mentre non può imporre il versamento della somma “una tantum”.
Dopo la separazione si può addivenire al divorzio –su richiesta di uno o di entrambi i coniugi- ma debbono trascorrere almeno 12 mesi che si calcolano dal giorno della prima udienza di separazione (sempreché nel frattempo sia stata emessa la sentenza sullo status).
Un divorzio che “nasce” giudiziale, può essere trasformato in congiunto in qualunque momento e cioè sia alla prima udienza, sia nel corso delle udienze successive.
Hai bisogno di informazioni?
Contattaci, risponderemo nel più breve tempo possibile!