Figli di coppie non coniugate

Anche i figli delle coppie non coniugate –come quelli delle coppie coniugate e gli adottati- vengono tutelati dal nostro ordinamento e, pertanto, se la coppia non coniugata interrompe la convivenza, entrambi i genitori sono tenuti a provvedere al loro mantenimento, ad assumere le decisioni che li riguardano in via congiunta ed a mantenere un rapporto costante con i figli.

Pertanto, in questi casi, le coppie potranno regolamentare tali questioni con accordo, ovvero rivolgersi al Tribunale affinchè assuma le decisioni inerenti i figli.

In caso di accordo, i genitori potranno scegliere due strade: il ricorso congiunto in Tribunale oppure la Negoziazione Assistita.

Se i genitori optano per il ricorso congiunto in Tribunale, possono farsi assistere da un solo avvocato, mentre se scelgono la Negoziazione Assistita debbono farsi assistere da due avvocati (uno per ciascun genitore).

Con il ricorso congiunto in Tribunale i tempi per la conclusione dell’iter è un po’ più lungo in quanto, dopo aver depositato il ricorso, occorrerà attendere la fissazione dell’udienza e, dopo l’udienza, si dovrà attendere che il Tribunale emetta la sentenza con la quale viene regolamentato, l’affidamento, la collocazione, la frequentazione, l’assegnazione della ex casa familiare e l’assegno di mantenimento per il figlio.

Per la Negoziazione Assistita, si rimanda all’apposita sezione.
Se i genitori non troveranno l’accordo, quello dei due che ne ha interesse depositerà il ricorso con il quale formulerà le proprie richieste supportate dalle relative prove, il Giudice fisserà l’udienza e ordinerà al ricorrente di notificare il ricorso all’altro genitore il quale, mediante un proprio Avvocato, depositerà gli atti contenenti le richieste e le prove di quest’ultimo e la decisione sarà rimessa al Giudice.

Per le coppie non coniugate non è previsto assegno di mantenimento per uno dei due ex partner, ma il Tribunale si limiterà ad assumere le decisioni a tutela del figlio e, tra queste, anche l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore presso il quale il figlio rimarrà a vivere in via prevalente.

Ciò in quanto l’assegnazione della casa è un provvedimento a tutela dei figli e non anche a tutela del coniuge e/o partner che vi rimane.

Sono i figli a non dover subire la perdita dell’habitat familiare in caso di disgregazione della famiglia.

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