Modifica delle Condizioni
I provvedimenti che regolamentano la separazione, il divorzio e le pattuizioni sui figli (sia di coppie coniugate che non coniugate) possono essere modificate in qualunque momento su accordo o per decisione del Tribunale- se nel corso del tempo si verificano dei mutamenti delle situazioni di fatto, rispetto al momento in cui erano state assunte le precedenti decisioni.
Alcuni esempi pratici:
- I figli per i quali era stato previsto un assegno di mantenimento, diventano indipendenti economicamente.
- Il coniuge obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento perde il lavoro per una causa a lui non imputabile e subisce una incolpevole diminuzione delle proprie entrate.
- Il coniuge che beneficiava dell’assegno intraprende una stabile relazione ovvero gode di un aumento delle proprie entrate.
In tutti questi casi, il coniuge/genitore obbligato a corrispondere l’assegno di mantenimento può chiedere una revisione delle condizioni dimostrando al Giudice che l’attuale situazione è differente rispetto a quella che aveva portato alle precedenti determinazioni.
Anche la modifica può avvenire con accordo tra le Parti e cioè senza necessità di chiedere al Giudice di esaminare e modificare le condizioni.
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