Separazione Consensuale

La separazione consensuale permette ai coniugi di stabilire, con un accordo, le condizioni della loro separazione, sia con riferimento alle questioni patrimoniali, sia con riferimento alle questioni relative all’affidamento ed alla frequentazione dei figli.

Inoltre, i coniugi con il loro accordo di separazione possono regolamentare anche questioni sulle quali il Giudice non ha il potere di pronunciarsi (vedere sezione separazione giudiziale)

Ad esempio, in caso di separazione consensuale e non anche in sede di separazione giudiziale, si possono prevedere trasferimenti immobiliari in favore di uno dei due coniugi o in favore dei figli (se saranno previsti trasferimenti immobiliari i coniugi usufruiranno di agevolazioni fiscali), si può regolamentare l’utilizzo delle seconde case e delle autovetture, si possono definire i rapporti di debito/credito e tanto altro.

Per addivenire ad una separazione consensuale si possono scegliere due strade: o il ricorso congiunto in Tribunale oppure la Negoziazione Assistita.

Se i coniugi optano per il ricorso congiunto in Tribunale, possono farsi assistere da un solo avvocato, mentre se scelgono la Negoziazione Assistita debbono farsi assistere da due avvocati (uno per ciascun coniuge).

Con il ricorso congiunto in Tribunale i tempi per la conclusione dell’iter è un po’ più lungo in quanto, dopo aver depositato il ricorso, occorrerà attendere la fissazione dell’udienza e, dopo l’udienza, si dovrà attendere che il Tribunale emetta la sentenza con la quale viene dichiarata la separazione alle condizioni concordate dai coniugi.

Dopo la separazione si può addivenire al divorzio –su richiesta di uno o di entrambi i coniugi- ma debbono trascorrere almeno 6 mesi che si calcolano dal giorno dell’udienza di separazione.

Per la Negoziazione Assistita e per il Ricorso Cumulativo per separazione e divorzio, si rimanda all’apposita sezione.

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